Domande frequenti
1. Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti che sono nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica che rende possibile la fruizione di tale energia.
2. Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è portare benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui essa opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
3. Quali ulteriori vantaggi derivano al Paese dalla diffusione delle CER?
Le CER contribuiscono in modo significativo alla diffusione di impianti da fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
4. Come si costituisce una CER?
In primo luogo si procede all’individuazione delle aree in cui realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER (sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro, ecc.) ossia munirla di una propria autonomia giuridica attraverso una forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, dotata di un atto costitutivo e di uno statuto. L’adesione di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile alla CER può avvenire nella fase di costituzione legale della stessa o in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti.
5. Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono fare parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
6. Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica, e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
7. Chi può far parte di una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia (si veda il successivo punto 8);
- autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
- consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
8. Quali tipologie di impianti FER (Fonti Energie Rinnovabili) possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.).
9. Quali requisiti devono avere gli impianti di produzione per poter accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere una potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione ma possono far parte di una CER anche gli impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque non prima della regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono usufruire di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
10. Esiste un vincolo relativo alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?
Sì, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
11. Come posso individuare la cabina elettrica primaria di appartenenza?
Sul sito istituzionale del GSE è disponibile un portale contenente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile:
- avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
- verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e dal CAP.
È possibile consultare il portale GSE al seguente link https://www.gse.it/servizi-per- te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie – link in fase di aggiornamento
12. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al punto 13);
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia, è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR (per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 18).
13. Di quali voci si compone la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, che tiene conto della quantità di energia elettrica condivisa da una CER, si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La parte fissa è determinata dalla taglia dell’impianto di cui si condivide l’energia in un lasso temporale e varia a seconda della potenza dello stesso; la parte variabile segue il prezzo di mercato dell’energia. La tariffa incentivante si riduce, nella parte fissa, all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e un massimo di 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia. Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
- +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
14. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica condivisa, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna Comunità. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).
15. Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER che si trovano nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria. L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia allo stesso, senza comportare alcun onere in capo ai membri della comunità. Per ciascuna ora, il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra le due somme.
16. Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?
Le richieste di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA devono essere presentate utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE, previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
17. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.
18. A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
19. Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dallo stesso. È necessario registrarsi preliminarmente al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it. Sono ammesse esclusivamente le richieste per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di realizzazione.
20. Cosa si intende per avvio lavori?
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
21. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
21. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
22. Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario non sono considerate ammissibili ai fini del contributo PNRR.
23. È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Sì, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore riceve un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non può ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
24. Se si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Sì. Se l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
25. È possibile inserire un sistema di accumulo in una CER?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
26. Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
27. Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. È possibile, tuttavia, che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
28. Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio, i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).
29. I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione, oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e dei servizi comuni (ad esempio, i consorzi).
30. Cosa è un autoconsumatore individuale “a distanza”?
È un consumatore connesso alla rete elettrica che produce e consuma energia elettrica rinnovabile prodotta da un altro e diverso utente utilizzando la rete di distribuzione.