Domande Frequenti
In questa sezione di approfondimento di Fondazione Sinergia CER, abbiamo raccolto le risposte chiare, ufficiali e aggiornate ai dubbi più comuni sul mondo della condivisione energetica in Italia. Che tu sia un cittadino, un imprenditore o un amministratore pubblico, qui troverai tutti i chiarimenti tecnici e normativi di cui hai bisogno: dai requisiti della cabina primaria al funzionamento delle tariffe incentivanti GSE e dei contributi a fondo perduto del PNRR.
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo basato sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali (inclusi Comuni, cooperative, enti religiosi, enti di ricerca e realtà del Terzo Settore). I membri si associano per condividere l’energia elettrica pulita prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili situati all’interno di un medesimo perimetro geografico, utilizzando la rete di distribuzione nazionale preesistente.
L’obiettivo primario di una CER non è il profitto finanziario, ma la generazione di benefici ambientali, economici e sociali a favore dei propri membri, dei soci e delle aree locali in cui la comunità opera, massimizzando l’autoconsumo di energia verde.
Su scala nazionale, la diffusione capillare delle comunità energetiche contribuisce in modo decisivo a:
- Accelerare lo sviluppo e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili;
- Abbandonare i combustibili fossili, riducendo drasticamente l’emissione di gas serra;
- Rafforzare la sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese.
Una CER aggrega produttori e consumatori di energia. È possibile aderire scegliendo uno di questi tre profili:
- Produttore di energia rinnovabile: Chi realizza e mette a disposizione un impianto green (es. fotovoltaico).
- Autoconsumatore di energia rinnovabile (Prosumer): Chi possiede un impianto rinnovabile, lo usa per soddisfare i propri consumi fisici e condivide virtualmente l’energia in eccesso con la comunità.
- Consumatore di energia elettrica (Consumer): Chi non possiede impianti ma partecipa inserendo la propria utenza elettrica (POD) per assorbire l’energia pulita prodotta dagli altri membri. Inclusi in questa categoria vi sono le famiglie a basso reddito e i clienti vulnerabili.
No. La normativa esclude le grandi imprese dalla partecipazione diretta all’interno di una CER. Tuttavia, le grandi aziende possono associarsi e fare parte di un differente modello chiamato Gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Assolutamente no. Tutti i partecipanti (sia consumatori finali che prosumer) mantengono inalterati tutti i propri diritti, inclusa la totale libertà di scegliere o cambiare il proprio fornitore di energia elettrica sul mercato. Inoltre, resta garantito il diritto di uscire dalla Comunità in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dallo statuto.
No, ma con un’eccezione. Ogni singolo punto di prelievo/contatore (POD) o impianto di produzione può essere associato a una sola CER alla volta. Tuttavia, se uno stesso soggetto (es. una PMI o un privato) è titolare di più utenze di consumo o impianti distinti situati in luoghi diversi, può associarli a CER differenti.
Anche se il fotovoltaico rappresenta la tecnologia più diffusa, tutti gli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) sono ammessi come unità di produzione. Oltre ai pannelli solari, possono far parte di una CER impianti:
- Idroelettrici ed Eolici.
- A biogas e biomasse solide.
Per poter essere accreditati dal GSE e accedere alle tariffe incentivanti, gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti:
- Potenza complessiva non superiore a 1 MW.
- Essere impianti di nuova costruzione o entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021), purché l’entrata in esercizio sia successiva alla regolare costituzione legale della CER.
- Non usufruire di altri incentivi statali sulla produzione elettrica.
Sì, il vincolo è legato alla rete elettrica. Ai fini del calcolo e dell’erogazione degli incentivi,
tutti i consumatori e tutti i produttori membri di una determinata CER devono essere tassativamente ubåicati nell’area geografica i cui punti di connessione (POD) risultano sottesi alla medesima Cabina Elettrica Primaria.
Il GSE mette a disposizione un portale con una mappa interattiva delle cabine primarie nazionali. Attraverso la geolocalizzazione, inserendo l’indirizzo esatto e il CAP della tua abitazione o azienda, puoi verificare istantaneamente il codice della cabina di riferimento.
Sì. L’energia immagazzinata nei sistemi di accumulo viene conteggiata dal GSE, tramite appositi algoritmi orari, come energia condivisa all’interno della CER e dà regolarmente diritto all’ottenimento delle tariffe incentivanti.
Sì. Le infrastrutture di ricarica per auto elettriche possono appartenere alla CER. L’energia assorbita dalla colonnina durante le sessioni di ricarica viene considerata dal GSE nel calcolo complessivo dell’energia condivisa oraria della comunità.
Il sistema dei benefici economici si compone principalmente di tre voci:
- Tariffa Incentivante GSE: Riconosciuta sull’energia prodotta e virtualmente condivisa dai membri per un periodo fisso di 20 anni. Varia da 60 €/MWh a 120 €/MWh.
- Corrispettivo di valorizzazione ARERA: Definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente come rimborso per i minori costi di rete generati dall’autoconsumo (pari a circa 8 €/MWh).
- Ricavi da vendita: Tutta l’energia prodotta dagli impianti che non viene autoconsumata collettivamente resta di proprietà del produttore, che puòimmetterla sul mercato alle normali condizioni di vendita (es. Ritiro Dedicato GSE).
La tariffa incentivante si articola in una parte fissa (correlata alla potenza dell’impianto, che decresce all’aumentare della taglia dello stesso) e una parte variabile (legata alle oscillazioni del prezzo di mercato dell’energia, fino a un massimo di 40 €/MWh). Inoltre, per compensare la minor producibilità solare, sono previste maggiorazioni geografiche:
- 4 €/MWh per le regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo).
- +10 €/MWh per le regioni del Nord Italia (inclusa la Lombardia).
I contributi economici non vengono erogati su tutta l’energia prodotta, ma solo su quella autoconsumata virtualmente. In ogni singola ora, il GSE confronta la somma dell’energia immessa in rete dagli impianti della CER e la somma dell’energia prelevata dai membri consumatori sotto la stessa cabina primaria. L’energia incentivata corrisponde al valore minore tra i due dati. Il calcolo avviene in automatico tramite i dati dei distributori, senza alcun onere per gli utenti.
Le richieste formali di accreditamento e sblocco dei fondi devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso l’Area Clienti del portale informatico del GSE.
Il contributo a fondo perduto del PNRR è riservato a chi sostiene le spese di investimento per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili (fino a 1 MW) inseriti in CER, a patto che gli impianti siano fisicamente ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Il finanziamento copre fino al 40% delle spese ammissibili per la costruzione dell’impianto, nel rispetto dei seguenti massimali di costo in base alla potenza installata:
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW.
- 1.200 €/kW per impianti da 20 kW a 200 kW.
- 1.100 €/kW per impianti da 200 kW a 600 kW.
- 1.050 €/kW per impianti da 600 kW a 1 MW.
Nota: L’IVA non è considerata spesa ammissibile, tranne nei rari casi in cui non sia strutturalmente recuperabile ai sensi di legge.
La domanda va presentata dal beneficiario tramite il portale del GSE. Attenzione: sono ammesse al finanziamento esclusivamente le richieste relative a impianti per i quali non sia ancora stato effettuato l’avvio dei lavori.
I lavori si considerano formalmente avviati nel momento in cui viene assunta la prima obbligazione giuridica vincolante e irreversibile (come la firma dell’ordine d’acquisto dei macchinari o l’inizio effetivo delle opere edili). Gli studi preliminari di fattibilità, i carotaggi, le indagini geologiche e l’ottenimento dei permessi amministrativi non costituiscono avvio dei lavori.
Il contributo copre:
- Fornitura e posa in opera degli impianti FER e dei sistemi di accumulo.
- Acquisto di macchinari, attrezzature hardware e software gestionali.
- Opere edili strettamente necessarie all’intervento e spese di connessione alla rete elettrica nazionale.
- Studi di prefattibilità, progettazione, direzioni lavori, sicurezza e collaudi (queste voci di spesa tecnica sono finanziabili fino a un massimo del 10% del totale ammesso).
No. Le spese sostenute per l’acquisto di beni e impianti attraverso contratti di leasing finanziario non sono ritenute ammissibili ai fini dell’erogazione del contributo PNRR.
Sì, ma è prevista una decurtazione. La tariffa incentivante ventennale è cumulabile con i contributi in conto capitale (PNRR o bandi regionali) fino al limite del 40%. In caso di cumulo massimo (40% a fondo perduto), la tariffa incentivante del GSE viene ridotta del 50%. Se si riceve un contributo a fondo perduto superiore al 40%, si perde totalmente il diritto alla tariffa incentivante.
L’iter prevede tre passaggi fondamentali:
- Mappatura preliminare del territorio per individuare le aree degli impianti, i consumatori e la Cabina Primaria di riferimento.
- Costituzione legale del soggetto giuridico (sotto forma di associazione, consorzio, cooperativa benefit, ETS o fondazione di partecipazione senza scopo di lucro) dotandolo di un Atto Costitutivo e di uno Statuto a norma.
- Apertura delle adesioni per l’ingresso di nuovi membri consumatori o prosumer, che può avvenire sia in fase di atto notarile sia in qualsiasi momento successivo.
A differenza della CER, il Gruppo di Autoconsumatori è una configurazione ristretta formata da almeno due soggetti che scelgono di condividere l’energia prodotta da un impianto comune situato all’interno del medesimo edificio o condominio (es. i condòmini di un palazzo che utilizzano un impianto fotovoltaico sul tetto comune).
Sì. I proprietari dei negozi, i gestori delle utenze e i clienti finali di un centro commerciale possono costituire un gruppo di autoconsumatori. La domanda per gli incentivi può essere presentata da uno dei soggetti o direttamente dal Consorzio che gestisce gli spazi comuni.
Si tratta di un modello in cui un singolo utente (es. un’azienda o un privato) produce energia rinnovabile tramite un impianto situato in un luogo fisico diverso rispetto a quello in cui si trovano i suoi consumi (es. impianto in un terreno agricolo e consumi nello stabilimento produttivo), utilizzando la rete di distribuzione pubblica per coprire a distanza i propri prelievi.
