Il contributo PNRR per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori

La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR (“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”) mette a disposizione 2,2 miliardi di euro per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finalizzati al raggiungimento di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno su tutto il territorio italiano.

La Misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili per la realizzazione impianti ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori.

I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono stati definiti con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 07/12/2023 n. 414 (c.d. “Decreto CACER“), in vigore dal 24/01/2024.

Chi può accedere al contributo?

Possono accedere al contributo tutti coloro che sostengono un investimento per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, purchè inserito in configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori.

Che caratteristiche deve avere l’impianto?

L’impianto deve:

  • essere di nuova costruzione oppure essere un potenziamento di un impianto esistente;
  • avere una potenza normale non superiore a 1 MW;
  • essere ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
  • avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di accesso contributo;
  • disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
  • disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
  • essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto farà parte;
  • entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30/06/2026;
  • rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
  • essere inserito in una configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo massimo ottenibile è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW, per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, ecc.);
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzioni lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spesa sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Come presentare la richiesta di accesso al contributo?

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE, raggiungibile all’indirizzo areaclienti.gse.it.

Entro quando deve essere presentata la domanda di accesso al contributo?

È possibile presentare la domanda di accesso al contributo entro le ore 18:00 del 30/11/2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.